(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all'Art. 20, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia detta norme di coordinamento in materia di pesca. 2. In particolare disciplina: a) le modalita', i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca, nonche' la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprieta' privata, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 7, e 13 della legge regionale n. 12/2001; b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della legge regionale n. 12/2001, nonche' i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall'Art. 10 della legge regionale n. 12/2001; c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 12/2001; d) i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall'Art. 16 della legge regionale n. 12/2001.