(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 22 del 27 maggio 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento, in applicazione di quanto previsto
all'Art.  20,  comma  3,  della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12
«Norme   per  l'incremento  e  la  tutela  del  patrimonio  ittico  e
l'esercizio  della  pesca  nelle  acque della Regione Lombardia detta
norme di coordinamento in materia di pesca.
    2. In particolare disciplina:
      a) le  modalita',  i  limiti,  gli  orari  e  i  mezzi di pesca
dilettantistica,  professionale, subacquea, le gare di pesca, nonche'
la  pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di
aree di proprieta' privata, secondo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 7, e 13 della legge regionale n. 12/2001;
      b) la  pesca  nelle  acque  classificate  di  tipo  B  ai sensi
dell'Art.  7,  comma  3,  della legge regionale n. 12/2001, nonche' i
periodi   di   divieto  per  la  pesca  dell'ittiofauna  autoctona  e
di maggior  pregio  alieutica,  secondo  quanto previsto dall'Art. 10
della legge regionale n. 12/2001;
      c) la  gestione  della  pesca  nelle  acque  sottoposte a forme
esclusive  di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto
previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 12/2001;
      d) i  tipi  di  licenza,  le  procedure  ed  i requisiti per il
rilascio  delle  stesse,  secondo  quanto disposto dall'Art. 16 della
legge regionale n. 12/2001.